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Studio Fabbri Milano · Via Montenapoleone 8 · P.IVA IT09876543210
La normativa sulle cripto-attività in Italia è complessa. Ecco i pilastri fondamentali introdotti dalla Legge di Bilancio (L. 197/2022) per la corretta dichiarazione dei redditi.
I guadagni (plusvalenze) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di criptovalute sono tassati al 26%. Si applica solo se il guadagno complessivo supera i €2.000 per anno fiscale.
È obbligatorio dichiarare la detenzione di tutte le criptovalute nel Quadro RW (Modello Redditi PF) sia per exchange esteri che per wallet in self-custody, indipendentemente dall'importo.
A partire dal 2023, si applica un'imposta di bollo pari allo 0.2% (2 per mille) annuo sul valore complessivo delle criptovalute possedute al 31 dicembre di ogni anno.
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto documentato. Se non hai le prove del costo d'acquisto, il costo viene considerato pari a zero dall'Agenzia delle Entrate, tassando l'intero valore di vendita al 26%.
LIFO (Last In, First Out) stabilisce che le ultime criptovalute acquistate si considerano le prime ad essere vendute. Viene utilizzato per tracciare il costo storico e calcolare le plusvalenze quando si effettuano vendite parziali di un asset acquistato in momenti diversi.
L'omessa compilazione del Quadro RW comporta sanzioni che vanno dal 3% al 15% del valore degli asset non dichiarati. Per le plusvalenze non dichiarate (Quadro RT), la sanzione per infedele dichiarazione va dal 90% al 180% delle imposte dovute, oltre agli interessi di mora.
Sì, i proventi derivanti da staking, airdrop o prestiti DeFi costituiscono "redditi diversi" o redditi di capitale e vanno dichiarati nel momento in cui vengono percepiti, generalmente con applicazione dell'aliquota del 26%.
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